RegolamentoCapo IVSez. I

Art. 215

In vigore dal 4 gen 1866
Per ottenere l'iscrizione a ruolo il procuratore istante deve presentare al cancelliere, insieme agli atti della causa, una nota colle indicazioni prescritte ai numeri 4, 5, 6, e 7 dell', coll'avvertenza inoltre, nei casi previsti dal succitato del codice di procedura, dell'obbligo e del motivo della comunicazione della causa al ministero pubblico. Il cancelliere fa risultare sugli atti dell'eseguita iscrizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-215

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Art. 215 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo