RegolamentoCapo IVSez. I

Art. 216

In vigore dal 4 gen 1866
La notificazione dell'iscrizione prescritta dall'ultimo capoverso dell' del detto codice deve farsi entro due giorni dalla sua data, con biglietto in carta libera, da un usciere che ne scrive sugli atti la relazione. Questa è presentata dal procuratore istante al cancelliere, che ne prende nota alla colonna 8.ª del ruolo di spedizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-216

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Art. 216 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo