Regolamento›Capo IV›Sez. I
Art. 216
In vigore dal 4 gen 1866
La notificazione dell'iscrizione prescritta dall'ultimo capoverso dell' del detto codice deve farsi entro due giorni dalla sua data, con biglietto in carta libera, da un usciere che ne scrive sugli atti la relazione.
Questa è presentata dal procuratore istante al cancelliere, che ne prende nota alla colonna 8.ª del ruolo di spedizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-216