RegolamentoCapo IVSez. I

Art. 221

In vigore dal 4 gen 1866
La comparsa conclusionale prescritta dall' del codice di procedura deve contenere, oltre quanto è stabilito in esso articolo, le indicazioni ordinate nell' del presente regolamento. In margine all'atto conclusionale si noteranno la data dell'atto di citazione o delle comparse da cui sono desunte le conclusioni col richiamo al numero delle pagine in cui sono formulate. Nell'atto conclusionale si premetterà una succinta narrazione del soggetto della controversia: indi saranno esposti distintamente i motivi di fatto e di diritto che appoggiano l'assunto del concludente; e per ultimo si formoleranno chiaramente le conclusioni e le prove di cui si chieda l'ammissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-221

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 221 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo