Regolamento›Capo IV›Sez. I
Art. 225
In vigore dal 4 gen 1866
Copia dei due indici, di cui nell' primo capoverso del presente regolamento, è da ciascuna delle parti presentata al cancelliere, il quale, riconosciutane l'esattezza, la sottoscrive e ne fa restituzione alle parti stesse, alle quali serve per ricevuta dei fatti depositi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-225