RegolamentoCapo IVSez. I

Art. 225

In vigore dal 4 gen 1866
Copia dei due indici, di cui nell' primo capoverso del presente regolamento, è da ciascuna delle parti presentata al cancelliere, il quale, riconosciutane l'esattezza, la sottoscrive e ne fa restituzione alle parti stesse, alle quali serve per ricevuta dei fatti depositi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-225

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Art. 225 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo