Regolamento›Capo IV›Sez. I
Art. 228
In vigore dal 4 gen 1866
Nei ruoli d'udienza, dei quali sarà dal cancelliere rimessa copia al ministero pubblico, si farà cenno in apposita colonna di quelle cause in cui lo stesso ministero pubblico sarà sentito nelle sue conclusioni.
Pubblicati ed affissi i ruoli, i procuratori dovranno senza indugio indicare al cancelliere le cause che fossero già transatte o altrimenti terminate, o nelle quali fossero iniziate trattative di accordo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-228