RegolamentoCapo IVSez. I

Art. 228

In vigore dal 4 gen 1866
Nei ruoli d'udienza, dei quali sarà dal cancelliere rimessa copia al ministero pubblico, si farà cenno in apposita colonna di quelle cause in cui lo stesso ministero pubblico sarà sentito nelle sue conclusioni. Pubblicati ed affissi i ruoli, i procuratori dovranno senza indugio indicare al cancelliere le cause che fossero già transatte o altrimenti terminate, o nelle quali fossero iniziate trattative di accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-228

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo