Regolamento›Capo IV›Sez. I
Art. 233
In vigore dal 4 gen 1866
Le autorità giudiziarie non possono sentire private informazioni relative alle cause pendenti avanti di esse, nè ricevere memorie concernenti le stesse cause se non per mezzo della cancelleria.
I contravventori sono sottoposti a provvedimenti disciplinari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-233