RegolamentoSez. II

Art. 234

In vigore dal 4 gen 1866
Nei giudizi di distribuzione del danaro ricavato dalla esecuzione mobiliare le domande dei creditori opponenti e intervenienti, a mente degli articoli 651, 652 e 653 del codice di procedura, sono raccolte dal cancelliere in apposito volume. In questo volume si inseriscono anche i processi verbali di comparizione dei creditori davanti il pretore, e i provvedimenti da esso dati. In caso di rimessione delle parti davanti il tribunale civile, a termini del secondo capoverso dell'articolo 652 del suddetto codice, il cancelliere trasmette immediatamente il volume sovra prescritto alla cancelleria del tribunale. Le spese di trasmissione sono anticipate dalla parte istante.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-234

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Art. 234 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo