Regolamento›Sez. II
Art. 234
In vigore dal 4 gen 1866
Nei giudizi di distribuzione del danaro ricavato dalla esecuzione mobiliare le domande dei creditori opponenti e intervenienti, a mente degli articoli 651, 652 e 653 del codice di procedura, sono raccolte dal cancelliere in apposito volume.
In questo volume si inseriscono anche i processi verbali di comparizione dei creditori davanti il pretore, e i provvedimenti da esso dati.
In caso di rimessione delle parti davanti il tribunale civile, a termini del secondo capoverso dell'articolo 652 del suddetto codice, il cancelliere trasmette immediatamente il volume sovra prescritto alla cancelleria del tribunale. Le spese di trasmissione sono anticipate dalla parte istante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-234