RegolamentoSez. II

Art. 238

In vigore dal 4 gen 1866
Se la natura o il numero delle nuove questioni sollevate all'udienza menzionata all'articolo 716 del codice di procedura, richieda una più matura discussione, il tribunale può rimandare la causa ad altra udienza determinata, e ordinare, ove d'uopo, il deposito nella cancelleria dei documenti nuovi. In tale caso il tribunale può anche ordinare alle parti di ricomparire davanti il giudice delegato, per l'effetto di cui nell'articolo 713 dello stesso codice.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-238

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Art. 238 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo