RegolamentoSez. III

Art. 243

In vigore dal 4 gen 1866
Nei casi previsti dagli articoli 492 e 493 del codice di procedura, quando la continuazione della causa spetta o è rinviata all'autorità giudiziaria che pronunciò in primo grado d'istanza, la causa si prosegue tra i procuratori già costituiti dalle parti, senza che si faccia luogo ad alcuna nuova citazione delle parti stesse, salvo se debba riassumersi l'istanza secondo le disposizioni del libro I, titolo IV, capo I, sezione VII, § I del codice medesimo. Se la sentenza confermata sia definitiva e non occorrano per la sua esecuzione ulteriori provvedimenti, l'ufficiale incaricato dell'esecuzione sarà anche munito della copia in forma esecutiva della sentenza pronunciata in appello, e farà, nel precetto di cui negli articoli 563, 577 e 659 dello stesso codice, espressa menzione della medesima e della seguitane notificazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-243

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Art. 243 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo