Regolamento›Sez. II
Art. 241
In vigore dal 4 gen 1866
Quando nei giudizi di distribuzione, subastazione, o graduazione, occorra di sentire il ministero pubblico, fissata l'udienza di spedizione della causa, gli sarà, cinque giorni almeno prima dell'udienza stessa, data comunicazione dal cancelliere di tutti gli atti che i procuratori delle parti dovranno avere depositato il giorno innanzi nella cancelleria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-241