RegolamentoSez. II

Art. 241

In vigore dal 4 gen 1866
Quando nei giudizi di distribuzione, subastazione, o graduazione, occorra di sentire il ministero pubblico, fissata l'udienza di spedizione della causa, gli sarà, cinque giorni almeno prima dell'udienza stessa, data comunicazione dal cancelliere di tutti gli atti che i procuratori delle parti dovranno avere depositato il giorno innanzi nella cancelleria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-241

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Art. 241 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo