RegolamentoSez. IV

Art. 246

In vigore dal 4 gen 1866
Se nel giorno stabilito per la spedizione delle cause a udienza fissa non vi fosse udienza, le medesime s'intenderanno rimandate al primo giorno di udienza immediatamente successivo. Lo stesso potrà farsi, se così ordini il presidente, quando nell'udienza fissata per la spedizione delle anzidette cause, alcune di esse non si siano potute spedire. Se si tratti di cause ordinarie, le medesime, nei casi suindicati, s'intenderanno rimandate alla prima delle successive udienze destinate per la spedizione delle cause ordinarie. Potranno anche spedirsi alla prima udienza destinata per le cause a udienza fissa, se per quel giorno non sianvi a ruolo cause di tale natura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-246

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Art. 246 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo