Regolamento›Sez. IV
Art. 251
In vigore dal 4 gen 1866
Le cause sono, d'ordine del presidente, chiamate all'udienza dall'usciere di servizio secondo l'ordine stabilito nell'estratto del ruolo d'udienza affisso nella sala d'ingresso del tribunale.
È però in facoltà del presidente di variare parzialmente, per gravi ragioni, l'ordine di chiamata delle cause, specialmente nel caso di momentanea assenza dall'udienza dei difensori delle parti.
Dell'uso di tale facoltà e dei motivi della variazione è fatta menzione nel foglio d'udienza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-251