RegolamentoSez. IV

Art. 251

In vigore dal 4 gen 1866
Le cause sono, d'ordine del presidente, chiamate all'udienza dall'usciere di servizio secondo l'ordine stabilito nell'estratto del ruolo d'udienza affisso nella sala d'ingresso del tribunale. È però in facoltà del presidente di variare parzialmente, per gravi ragioni, l'ordine di chiamata delle cause, specialmente nel caso di momentanea assenza dall'udienza dei difensori delle parti. Dell'uso di tale facoltà e dei motivi della variazione è fatta menzione nel foglio d'udienza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-251

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Art. 251 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo