RegolamentoSez. IV

Art. 254

In vigore dal 4 gen 1866
Il giudice o l'ufficiale del ministero pubblico che si trovino nel caso previsto nella prima parte dell' del codice di procedura, o che vogliano astenersi in senso del capoverso dell'articolo medesimo, devono farne la dichiarazione al momento della chiamata della causa alla cui discussione non devono o non vogliono intervenire. Il tribunale delibera immediatamente con provvedimento consegnato nel foglio d'udienza. Se la causa di ricusazione o di astensione è ammessa, il presidente sospende l'udienza, e integra subito il numero dei giudici nel modo stabilito dall' della legge di ordinamento giudiziario, o richiede la presenza all'udienza di un altro ufficiale del ministero pubblico: e qualora ciò non possa aver luogo prontamente, rimanda la causa ad altra prossima udienza determinata, e fa chiamare le altre cause. Di tutto ciò si fa menzione nel foglio d'udienza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-254

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Art. 254 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo