RegolamentoSez. IV

Art. 258

In vigore dal 4 gen 1866
Il ministero pubblico dà sempre oralmente le sue conclusioni. Nelle cause a udienza fissa e nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell' del succitato codice può riservarsi di conchiudere in una successiva udienza, che è fissata dal presidente nel limite stabilito dall'ultimo capoverso dell' del codice stesso. Di tale riserva e del relativo provvedimento è fatta espressa menzione nel foglio d'udienza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-258

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Art. 258 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo