RegolamentoSez. IV

Art. 253

In vigore dal 4 gen 1866
Le cause cancellate dal ruolo possono nuovamente, sull'istanza della parte più diligente, esservi iscritte, e quindi spedirsi secondo il numero che sarà loro assegnato nella nuova iscrizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-253

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Art. 253 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo