Art. 253
RegolamentoSez. IV

Art. 253

128 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
Le cause cancellate dal ruolo possono nuovamente, sull'istanza della parte più diligente, esservi iscritte, e quindi spedirsi secondo il numero che sarà loro assegnato nella nuova iscrizione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-253