Regolamento›Sez. IV
Art. 252
In vigore dal 4 gen 1866
Alla chiamata delle cause i procuratori devono sempre presentarsi al tribunale, in difetto possono essere condannati all'ammenda di lire dieci.
Se nessuna delle parti si trovi presente, il presidente ordina che la causa sia cancellata dal ruolo: di quest'ordine il cancelliere prende nota nel foglio d'udienza.
Può però il presidente sospendere l'ordine della cancellazione e permettere che la causa si spedisca, se sia possibile, nella stessa udienza dopochè siano discusse tutte le altre cause iscritte nel ruolo d'udienza.
Storico versioni
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