RegolamentoSez. IV

Art. 257

In vigore dal 4 gen 1866
Nelle pubbliche udienze gli avvocati e i procuratori non possono parlare se prima non ne hanno ottenuta facoltà dal presidente, al quale devono sempre rivolgere la parola, senza introdurre alcun dialogo tra di loro. Il presidente chiama all'ordine coloro che oltrepassassero i termini di una decente e ordinata discussione; elimina le oziose digressioni e le inutili questioni; vieta le interruzioni, e quando riconosce che la causa è sufficientemente discussa e chiarita, fa cessare le dispute. Il presidente può anche fissare le quistioni sulle quali, a seguito della esposizione del fatto, dovrà aggirarsi la pubblica discussione.
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Art. 257 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo