RegolamentoSez. V

Art. 262

In vigore dal 4 gen 1866
Appartiene al presidente di formulare le questioni, sulle quali il tribunale deve deliberare. Ogni giudice può chiedere al presidente di mettere ai voti una determinata questione; se il presidente non aderisce, il tribunale delibera.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-262

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Art. 262 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo