RegolamentoSez. V

Art. 267

In vigore dal 4 gen 1866
L'enunciazione nelle sentenze dei nomi delle parti, prescritta dall'o del codice di procedura, deve anche esprimere la rispettiva qualità loro di attore, di convenuto principale, di interveniente o di chiamato in causa, di appellante o di appellato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-267

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Art. 267 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo