RegolamentoSez. V

Art. 270

In vigore dal 4 gen 1866
Le sentenze profferite in materia di ricusazione dei giudici e degli uffiziali del ministero pubblico devono contenere il nome e cognome del ricorrente, del suo procuratore, e del magistrato ricusato, i motivi e il dispositivo della sentenza, la sua data, e le sottoscrizioni dei giudici che l'hanno profferita. La sentenza è scritta di seguito alla risposta fatta dal magistrato ricusato in fine del ricorso, giusta il disposto dall' del codice di procedura, ed è conservata nella cancelleria in apposito volume. La sentenza non è soggetta a verun diritto di registro, è per copia in carta libera comunicata dal cancelliere al magistrato ricusato, ed è notificata da un usciere ai procuratori delle parti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-270

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