RegolamentoSez. V

Art. 269

In vigore dal 4 gen 1866
Nel caso previsto dall'articolo 844 del codice di procedura il cancelliere del tribunale che ha pronunciato una sentenza d'interdizione o inabilitazione passata in giudicato, previa affissione e trascrizione dell'estratto nel registro prescritto da esso articolo, ne rimette al procuratore del Re tante copie quanti sono gli altri tribunali dipendenti dalla stessa corte d'appello oltre una copia in più. Il procuratore del Re ne trasmette una copia a ciascun procuratore del Re del distretto, ed una copia al procuratore generale da cui dipende; questi ne fa stendere e ne trasmette un esemplare a ognuno degli altri procuratori generali presso le corti d'appello dello Stato, e ciascun di essi ne fa stendere e ne trasmette un esemplare a ogni procuratore del Re da esso dipendente. Se si tratti di sentenza proferita da una corte di appello, il cancelliere della corte rimette al procuratore generale tanti esemplari dell'estratto suddetto quanti sono i capi del ministero pubblico presso le corti d'appello dello Stato, i quali ne fanno uguale trasmissione a procuratori del Re del proprio distretto.
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Art. 269 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo