RegolamentoSez. V

Art. 265

In vigore dal 4 gen 1866
Terminata la votazione, il presidente stende il dispositivo della sentenza, lo sottoscrive e lo rimette al giudice che, a termini dell'ultimo capoverso dell' del codice di procedura, è incaricato della compilazione dei motivi. Nella compilazione dei motivi delle sentenze devono separarsi le questioni di fatto dalle questioni di diritto; si enunciano gli articoli di legge, sui quali la sentenza è fondata, e si fa un cenno conciso dei principii generali del diritto che avranno influito sulla decisione, senza estendersi a confutare tutti gli argomenti addotti in contrario dai patrocinatori delle parti, e senza invocare l'autorità degli scrittori legali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-265

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Art. 265 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo