RegolamentoSez. V

Art. 263

In vigore dal 4 gen 1866
Nessun giudice può essere interrotto nel momento in cui esprime il suo voto. Il solo presidente ha diritto di richiamare alla questione da esso posta ai voti il giudice che se ne allontani. Nessuno dei votanti può manifestare, prima del suo turno, la propria opinione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-263

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Art. 263 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo