Art. 263
RegolamentoSez. V

Art. 263

144 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
Nessun giudice può essere interrotto nel momento in cui esprime il suo voto. Il solo presidente ha diritto di richiamare alla questione da esso posta ai voti il giudice che se ne allontani. Nessuno dei votanti può manifestare, prima del suo turno, la propria opinione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-263