RegolamentoSez. V

Art. 266

In vigore dal 4 gen 1866
I motivi della sentenza sono dal giudice incaricato stesi di seguito al dispositivo e indi presentati al presidente, il quale dopo averne data lettura al tribunale e avervi scritto a margine l'oggetto del giudizio per opportuna guida nella formazione delle statistiche annuali prescritte nel capo IV, titolo I del presente regolamento, li sottoscrive unitamente al compilatore, e li consegna al cancelliere. Il cancelliere scrive immediatamente l'originale della sentenza, e lo presenta al presidente il quale, verificatane la perfetta concordanza colla minuta, lo fa sottoscrivere da tutti i votanti. Quello tra essi che avrà compilato i motivi della sentenza aggiungerà alla propria sottoscrizione la parola estensore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-266

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Art. 266 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo