Regolamento›Sez. V
Art. 261
In vigore dal 4 gen 1866
Le deliberazioni del tribunale si prendono in camera di consiglio o nella sala delle udienze a porte chiuse.
Per i semplici provvedimenti che occorra di dare durante la discussione della causa, basta che i giudici esprimano sotto voce il loro voto al presidente.
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