RegolamentoSez. V

Art. 261

In vigore dal 4 gen 1866
Le deliberazioni del tribunale si prendono in camera di consiglio o nella sala delle udienze a porte chiuse. Per i semplici provvedimenti che occorra di dare durante la discussione della causa, basta che i giudici esprimano sotto voce il loro voto al presidente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-261

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Art. 261 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo