Art. 261
RegolamentoSez. V

Art. 261

142 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
Le deliberazioni del tribunale si prendono in camera di consiglio o nella sala delle udienze a porte chiuse. Per i semplici provvedimenti che occorra di dare durante la discussione della causa, basta che i giudici esprimano sotto voce il loro voto al presidente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-261