RegolamentoSez. IV

Art. 260

In vigore dal 4 gen 1866
Nel caso previsto dall' del detto codice, le parti espongono a voce all'udienza le rispettive ragioni che sono riferite in forma di processo verbale nel foglio d'udienza. Tanto il provvedimento col quale il presidente rimette le parti davanti il tribunale, quanto quello con cui il tribunale statuisce sulla opposizione, sono scritti di seguito l'uno all'altro in fine del ricorso in opposizione.
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Art. 260 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo