RegolamentoSez. IV

Art. 259

In vigore dal 4 gen 1866
Le conclusioni del ministero pubblico pongono fine alla pubblica discussione. Le parti hanno però facoltà di trasmettere immediatamente al presidente semplici note, delle quali è data lettura al tribunale all'aprirsi della deliberazione segreta. Qualora dopo la discussione della causa all'udienza sorga il bisogno di ulteriori chiarimenti, il presidente può far chiamare nella camera di consiglio i procuratori o gli avvocati delle parti per essere sentiti dal collegio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-259

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Art. 259 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo