Art. 259
RegolamentoSez. IV

Art. 259

134 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
Le conclusioni del ministero pubblico pongono fine alla pubblica discussione. Le parti hanno però facoltà di trasmettere immediatamente al presidente semplici note, delle quali è data lettura al tribunale all'aprirsi della deliberazione segreta. Qualora dopo la discussione della causa all'udienza sorga il bisogno di ulteriori chiarimenti, il presidente può far chiamare nella camera di consiglio i procuratori o gli avvocati delle parti per essere sentiti dal collegio.
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