RegolamentoSez. IV

Art. 255

In vigore dal 4 gen 1866
Nel caso previsto dalla prima parte dell' del codice di Procedura, le parti, dopo che sia terminata la relazione, possono chiedere al presidente il permesso, di dar lettura al tribunale di uno o più documenti o atti della causa. Quando, nel caso menzionato nel capoverso dell'articolo medesimo, la causa sia rimandata ad altra udienza, non è necessario che a questa intervengano i giudici presenti alla prima udienza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-255

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Art. 255 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo