Art. 255
RegolamentoSez. IV

Art. 255

130 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
Nel caso previsto dalla prima parte dell' del codice di Procedura, le parti, dopo che sia terminata la relazione, possono chiedere al presidente il permesso, di dar lettura al tribunale di uno o più documenti o atti della causa. Quando, nel caso menzionato nel capoverso dell'articolo medesimo, la causa sia rimandata ad altra udienza, non è necessario che a questa intervengano i giudici presenti alla prima udienza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-255