RegolamentoSez. IV

Art. 250

In vigore dal 4 gen 1866
Il cancelliere non può rilasciare alcun estratto del foglio d'udienza ad uso privato senza l'autorizzazione del presidente, dal quale l'estratto sarà vidimato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-250

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Art. 250 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo