Art. 250
RegolamentoSez. IV

Art. 250

125 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
Il cancelliere non può rilasciare alcun estratto del foglio d'udienza ad uso privato senza l'autorizzazione del presidente, dal quale l'estratto sarà vidimato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-250