RegolamentoSez. IV

Art. 245

In vigore dal 4 gen 1866
La domanda per abbreviazione di termini e spedizione d'urgenza di una causa deve farsi dopo l'iscrizione della medesima nel ruolo di spedizione, con ricorso al presidente il quale provvede con decreto motivato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-245

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