RegolamentoSez. IV

Art. 244

In vigore dal 4 gen 1866
Gli uscieri incaricati del servizio delle udienze devono avvisare i procuratori delle parti, con biglietto in carta libera, delle cause da spedirsi in ciascuna udienza, almeno un giorno prima di quello stabilito per la spedizione. Per questo avviso percepiscono da ciascuna parte il diritto fisso stabilito nella tariffa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-244

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Art. 244 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo