RegolamentoSez. II

Art. 239

In vigore dal 4 gen 1866
In caso di appello dalle sentenze pronunciate nei giudizi menzionati nella presente sezione, il cancelliere, sull'istanza dell'appellante, e previa anticipazione delle spese occorrenti, trasmette alla cancelleria dell'autorità giudiziaria superiore tutti gli atti della procedura presso lui esistenti, unitamente a quelli che fossero presso la parte istante, che dovrà a tal uopo fargliene la consegna. Se l'appello riflette solamente alcun capo della sentenza, l'appellante farà, a proprie spese, estrarre copia di quegli atti che abbiano relazione coi capi appellati, e ne farà produzione nel giudizio d'appello.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-239

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 239 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo