RegolamentoSez. II

Art. 237

In vigore dal 4 gen 1866
I creditori menzionati nell'articolo 714 del predetto codice devono notificare per semplice atto d'usciere la loro comparizione agli interessati acciò possano prendere cognizione delle loro domande, e contraddirvi, occorrendo, all'udienza in cui sarà spedita la causa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-237

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Art. 237 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo