RegolamentoSez. II

Art. 235

In vigore dal 4 gen 1866
Nel processo verbale prescritto nell'articolo 669 del codice di procedura i nomi dei creditori, ai quali furono fatte le notificazioni devono dall'usciere essere indicati secondo l'ordine delle rispettive iscrizioni ipotecarie. Le contravvenzioni a questa disposizione sono punite coll'ammenda di lire venti. Per l'effetto di cui nella prima parte del presente articolo, il procuratore del creditore istante deve rimettere all'usciere un elenco dei creditori nell'ordine anzidetto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-235

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Art. 235 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo