Art. 235
RegolamentoSez. II

Art. 235

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In vigore dal 4 gen 1866
Nel processo verbale prescritto nell'articolo 669 del codice di procedura i nomi dei creditori, ai quali furono fatte le notificazioni devono dall'usciere essere indicati secondo l'ordine delle rispettive iscrizioni ipotecarie. Le contravvenzioni a questa disposizione sono punite coll'ammenda di lire venti. Per l'effetto di cui nella prima parte del presente articolo, il procuratore del creditore istante deve rimettere all'usciere un elenco dei creditori nell'ordine anzidetto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-235