RegolamentoSez. II

Art. 236

In vigore dal 4 gen 1866
Per ogni giudizio di graduazione il cancelliere raccoglie per ordine di presentazione, in un volume, le domande di collocazione, e le istanze e opposizioni degli interessati. In tale volume si comprendono gli stati delle ipoteche, un estratto della sentenza di vendita, lo stato di graduazione, i processi verbali di comparizione delle parti davanti il giudice delegato, e i provvedimenti dati da esso fino alla chiusura definitiva del giudizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-236

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Art. 236 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo