Regolamento›Capo IV›Sez. I
Art. 232
In vigore dal 4 gen 1866
Il contumace che voglia valersi del diritto concessogli dall' del codice di procedura, deve costituire il suo procuratore, e rimettere alla cancelleria la copia del mandato e gli originali o le copie dei documenti offerti in comunicazione.
Nei giudizi formali il contumace fa notificare la sua comparsa al procuratore della parte contraria. Se la causa sia già stata discussa all' udienza, esso dovrà presentare la suddetta comparsa col relativo atto di notificazione al presidente, il quale, con provvedimento in fine della comparsa, sospende la prelazione della sentenza, e dichiara riaperto il giudizio.
Nei giudizi a udienza fissa il contumace consegna la sua comparsa al cancelliere che la presenta subito al presidente, il quale, con provvedimento come sopra, fissa la nuova udienza a cui dovranno comparire le parti. Il cancelliere comunica al procuratore dell'altra parte la copia della suddetta comparsa sulla quale trascrive il provvedimento del presidente, e consegna al procuratore del nuovo comparso la copia delle conclusioni della parte che comparve alla prima udienza.
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