RegolamentoCapo IVSez. I

Art. 230

In vigore dal 4 gen 1866
Nei giudizi a udienza fissa la parte che vuol far dichiarare la contumacia dell'altra parte, deve giustificare all'udienza d'aver adempiuto alle prescrizioni degli del codice di procedura. Trascorsa un'ora dall'apertura dell'udienza, l'usciere chiama se vi sia chi rappresenti la parte non comparsa; non essendovi chi risponda alla chiamata, il tribunale dà atto alla parte comparente della contumacia della parte contraria facendone constare dal processo verbale d'udienza. Questa disposizione si applica ai giudizi commerciali sia formali sia sommari nel caso previsto dall' del codice suddetto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-230

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Art. 230 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo