RegolamentoCapo IVSez. I

Art. 226

In vigore dal 1 lug 1868
Per l'esecuzione di quanto è stabilito nell' del Codice di procedura civile, ogni Tribunale ha un registro intitolato Ruolo di udienza, nel quale sono iscritte le cause estratte dal ruolo di spedizione per essere portate all'udienza. Quando il Tribunale sia diviso in Sezioni, vi saranno tanti ruoli di udienza, quante sono le Sezioni civili e promiscue. L'estrazione delle cause per essere iscritte nel ruolo d'udienza si fa dal Presidente del Tribunale, e nel caso di più Sezioni dal Presidente della Sezione cui le cause sono assegnate, sulla presentazione del ruolo di spedizione fattagli dal Cancelliere. Nell'iscrizione nel ruolo d'udienza devono avere possibilmente la precedenza le cause sommarie, quelle d'urgenza, le commerciali e le contumaciali.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-226

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Art. 226 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo