RegolamentoCapo IVSez. I

Art. 224

In vigore dal 4 gen 1866
La nota delle spese da unirsi, a termini dei sovracitati articoli del codice di procedura, ai predetti due fascicoli, indica in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento per ciascuna partita all'articolo della tariffa, dal quale si desume, ed ha lateralmente una colonna in bianco per le eventuali rettificazioni. In essa nota si comprendono tutti gli atti dell'istruzione inclusivamente all'udienza e all'inventario; e se vi sia un contumace, vi si notano separatamente le spese cagionate dalla contumacia. Per le spese posteriori si osserva il disposto dell' del predetto codice.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-224

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Art. 224 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo