RegolamentoCapo IVSez. I

Art. 227

In vigore dal 4 gen 1866
Nei giudizi formali in materia commerciale l'estrazione delle cause dal ruolo di spedizione per essere recate in quello d'udienza potrà farsi appena la loro iscrizione sarà rimasta ferma. Si osserveranno nel resto le prescrizioni dell'articolo precedente in quanto siano applicabili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-227

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Art. 227 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo