RegolamentoCapo IVSez. I

Art. 223

In vigore dal 4 gen 1866
Per l'esecuzione del prescritto dagli del codice di procedura, gli atti e i documenti della causa, salve le prescrizioni di cui nei detti articoli, devono da ciascuna parte ordinarsi in due separati fascicoli contenenti, l'uno gli atti tutti della causa, comprese le sentenze e gli altri provvedimenti emanati nel corso dell'istruzione, l'altro i documenti in causa prodotti. Ciascun fascicolo deve avere una particolare coperta, sulla quale devono scriversi rispettivamente le parole atti o documenti, ed è formato un indice di ciascun atto o documento con indicazione della relativa pagina del fascicolo. I due fascicoli sono raccolti entro una coperta comune, sulla quale sono indicati: A. i nomi e cognomi delle parti e dei loro procuratori, con specificazione della qualità, nella quale ciascuna parte è in giudizio; B. la natura della causa, se cioè civile o commerciale, formale o sommaria, in prima istanza o in appello; C. la data della prima citazione e quella dell'iscrizione a ruolo di spedizione; D. l'autorità giudiziaria, davanti la quale pende il giudizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-223

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Art. 223 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo