Regolamento›Capo IV›Sez. I
Art. 223
In vigore dal 4 gen 1866
Per l'esecuzione del prescritto dagli del codice di procedura, gli atti e i documenti della causa, salve le prescrizioni di cui nei detti articoli, devono da ciascuna parte ordinarsi in due separati fascicoli contenenti, l'uno gli atti tutti della causa, comprese le sentenze e gli altri provvedimenti emanati nel corso dell'istruzione, l'altro i documenti in causa prodotti.
Ciascun fascicolo deve avere una particolare coperta, sulla quale devono scriversi rispettivamente le parole atti o documenti, ed è formato un indice di ciascun atto o documento con indicazione della relativa pagina del fascicolo.
I due fascicoli sono raccolti entro una coperta comune, sulla quale sono indicati:
A. i nomi e cognomi delle parti e dei loro procuratori, con specificazione della qualità, nella quale ciascuna parte è in giudizio;
B. la natura della causa, se cioè civile o commerciale, formale o sommaria, in prima istanza o in appello;
C. la data della prima citazione e quella dell'iscrizione a ruolo di spedizione;
D. l'autorità giudiziaria, davanti la quale pende il giudizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-223