RegolamentoCapo IVSez. I

Art. 219

In vigore dal 4 gen 1866
Il presidente può ordinare la cancellazione dal ruolo delle cause iscrittevi fuori dei casi e termini stabiliti dal codice di procedura, e di quelle la cui iscrizione non risulti notificata entro il termine stabilito dall'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-219

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Art. 219 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo