Regolamento›Sez. II
Art. 239
58 / 407In vigore dal 4 gen 1866
In caso di appello dalle sentenze pronunciate nei giudizi menzionati nella presente sezione, il cancelliere, sull'istanza dell'appellante, e previa anticipazione delle spese occorrenti, trasmette alla cancelleria dell'autorità giudiziaria superiore tutti gli atti della procedura presso lui esistenti, unitamente a quelli che fossero presso la parte istante, che dovrà a tal uopo fargliene la consegna.
Se l'appello riflette solamente alcun capo della sentenza, l'appellante farà, a proprie spese, estrarre copia di quegli atti che abbiano relazione coi capi appellati, e ne farà produzione nel giudizio d'appello.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-239